Art. 6. Misure fitosanitarie nelle aree contaminate 1. Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessita' di ulteriori analisi. Le piante per le quali e' stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva. 2. Le operazioni di cui al comma precedente, devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal Servizio fitosanitario regionale competente. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, oltre alle sanzioni previste dall'art. 17 e, previa diffida ad adempiere, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni addebitando le spese agli inadempienti. 3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche e' uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria puo' applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori. 4. Nelle aree contaminate e' vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti. 5. Un'area contaminata e' considerata eradicata qualora dalle ispezioni ufficiali, effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi sulle piante ospiti, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di PPV, o nel caso che nell'area contaminata e nella relativa zona tampone siano state eliminate tutte le piante di drupacee suscettibili. 6. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, un'area contaminata puo' essere dichiarata zona di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione della malattia.