Art. 7.


           Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento


  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali delimitano ufficialmente le
zone  di  insediamento;  la loro delimitazione viene modificata sulla
base  dei  risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 condotti nelle
zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.
  2.  Nelle  zone di insediamento e' assicurata adeguata informazione
ed   assistenza   tecnica   alle  aziende  frutticole  presenti,  per
l'adozione  di  strategie  volontarie  di  controllo  e  per favorire
l'impiego di varieta' tolleranti o resistenti.
  3.  Nelle zone di insediamento e' vietato il prelievo del materiale
di  moltiplicazione  di  piante di drupacee suscettibili, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 9, comma 3.