Art. 7. Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento 1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone. 2. Nelle zone di insediamento e' assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varieta' tolleranti o resistenti. 3. Nelle zone di insediamento e' vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.