Art. 9.


        Regolamentazione dei vivai di produzione di drupacee


  1.   La   produzione   vivaistica   di   piante   e   materiale  di
moltiplicazione  di  drupacee e' autorizzata solo nelle zone indenni,
fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.
  2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono
essere  distanti  almeno  300 metri da frutteti di piante di drupacee
suscettibili;   tale  distanza  e'  ridotta  fino  a  20  metri,  con
provvedimento  del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza
di  PPV  nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito
dal  Servizio  fitosanitario  ed  effettuato  con  oneri a carico del
produttore  su  tutte  le  piante  di drupacee suscettibili poste nel
raggio di 300 metri.
  3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attivita'
vivaistica  e  l'allevamento  di piante madri, all'interno di zone di
insediamento   e  di  zone  tampone,  in  conformita'  allo  standard
internazionale  FAO  ISPM  10,  a  condizione  che tale attivita' sia
svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house»
e  in  assenza  di  piante  di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale
distanza  e'  ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio
fitosanitario  regionale,  quando  l'assenza  di  PPV  nell'area  sia
confermata   da   uno   specifico  controllo  definito  dal  Servizio
fitosanitario  ed  effettuato  con  oneri  a carico del produttore su
tutte  le  piante  di  drupacee  suscettibili poste nel raggio di 100
metri.
  4.   In   caso  di  produzione  di  varieta'  locali,  il  Servizio
fitosanitario  regionale puo' autorizzare, sotto controllo ufficiale,
l'autoproduzione,  l'attivita'  vivaistica  e l'allevamento di piante
madri,  all'interno  di  zone  di  insediamento  e di zone tampone, a
condizione  che  il  materiale  di  moltiplicazione  e  le piante ivi
prodotte   siano   impiegati  esclusivamente  nella  stessa  zona  di
produzione.