Art. 9. Regolamentazione dei vivai di produzione di drupacee 1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e' autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4. 2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza e' ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attivita' vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, in conformita' allo standard internazionale FAO ISPM 10, a condizione che tale attivita' sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house» e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza e' ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri. 4. In caso di produzione di varieta' locali, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attivita' vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.