IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 dello stesso articolo, delle modalita' per la selezione e della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del relativo impiego; Decreta: Art. 1. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalita' di selezione del personale addetto ai servizi di controllo 1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti. L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi predetti. 2. I gestori delle attivita' di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. La domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attivita' di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2. 4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore a 18 anni; b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche; c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; f) diploma di scuola media inferiore; g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3. 5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attivita' di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.