IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche
e integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  n.  94  del  15 luglio 2009 recante
«Disposizioni  in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi  dal  7  al  13  che  autorizzano  e  disciplinano l'impiego di
personale   addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  e  di  spettacolo  in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti;
  Rilevato  che  il  predetto  art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio
2009,  al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge,
la  definizione  dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al
comma  8  dello  stesso  articolo, delle modalita' per la selezione e
della  formazione  del  personale,  degli  ambiti  applicativi  e del
relativo impiego;

                              Decreta:


                               Art. 1.


Requisiti  per  l'iscrizione nell'elenco e modalita' di selezione del
              personale addetto ai servizi di controllo


  1. In ciascuna Prefettura -
  Ufficio   territoriale   del  Governo  e'  istituito  l'elenco  del
personale   addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  e  di  spettacolo  in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici  esercizi  anche  a  tutela  dell'incolumita'  dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi
predetti.
  2.  I  gestori delle attivita' di cui al comma 1 possono provvedere
ai   servizi  di  controllo  direttamente  con  proprio  personale  o
avvalendosi  di  personale dipendente da istituti autorizzati a norma
dell'art.  134  del  Testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3.  La  domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata al Prefetto
competente  per  territorio a cura del gestore delle attivita' di cui
al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.
  4.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui al comma 1 e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
   a) eta' non inferiore a 18 anni;
   b)  buona  salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di  uso di alcool e stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di
udito  e  di  olfatto  ed  assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi,   attestati   da  certificazione  medica  delle  autorita'
sanitarie pubbliche;
   c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi;
   d)  non  essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di
prevenzione,  ovvero  destinatari  di provvedimenti di cui all'art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
   e)  non  essere  aderenti  o  essere  stati  aderenti a movimenti,
associazioni  o  gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
   f) diploma di scuola media inferiore;
   g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
  5.  In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art.
1,  comma  1, di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo,
ovvero  qualora  lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto
con  quanto  previsto  dall'art.  3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
legge  15  luglio  2009,  n.  94,  ovvero  con quanto stabilito dalle
disposizioni  di  cui al presente decreto, fermo restando il disposto
del  comma  13  dell'art.  3 della citata legge, il Prefetto comunica
l'avvenuta  cancellazione  dall'elenco  all'interessato,  al  gestore
delle  attivita'  di  intrattenimento  e  di pubblico spettacolo o al
titolare  dell'istituto  di  cui al comma 2 per il divieto di impiego
nei servizi disciplinati dal presente decreto.