Art. 2.


                         Revisione biennale


  1.  Il  Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni
alla  revisione  dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare
il  permanere  dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
citato  art.  1  degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di
cui  all'art.  1,  comma  3,  almeno  un  mese  prima della revisione
biennale,   depositano,   presso   il   Prefetto,  la  documentazione
comprovante  l'attualita'  dei  requisiti.  Il mancato deposito della
documentazione  suddetta  nel  termine  sopra  indicato  comporta  la
cancellazione  dell'iscrizione  del personale interessato dall'elenco
provinciale  e  il  divieto  di  svolgimento  dei  compiti  di cui al
presente decreto.