Art. 5. Impiego del personale addetto ai compiti di controllo 1. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attivita': a) controlli preliminari: a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumita' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti; a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilita' delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attivita' di intrattenimento; b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico: b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico; b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'eta' minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumita' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti; c) controlli all'interno del locale: c.1) attivita' generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati; c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.