Art. 5.


        Impiego del personale addetto ai compiti di controllo


  1.  Nell'esercizio  dei  compiti  di controllo, il personale di cui
all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attivita':
   a) controlli preliminari:
    a.1)  osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza
di  eventuali  sostanze  illecite  o  oggetti  proibiti,  nonche'  di
qualsiasi  altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato
mettendo  a  rischio  l'incolumita'  o  la  salute delle persone, con
obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre
Autorita' o strutture pubbliche competenti;
    a.2)  adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato
ostacolo  o intralcio all'accessibilita' delle vie di fuga e comunque
a    garantire   il   regolare   svolgimento   delle   attivita'   di
intrattenimento;
   b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
    b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art.
4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
    b.2)  verifica  dell'eventuale  possesso  di  un valido titolo di
accesso  qualora  previsto  e,  nel caso di biglietto nominativo o di
un'eta'  minima  prevista  per  l'accesso,  verifica del documento di
riconoscimento,  e  del  rispetto  delle  disposizioni  che  regolano
l'accesso;
    b.3)  controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare
l'eventuale  introduzione  di  sostanze  illecite, oggetti proibiti o
materiale  che  comunque  possa  essere  pericoloso  per  la pubblica
incolumita'  o  la  salute  delle  persone,  con obbligo di immediata
comunicazione  alle  Forze  di  polizia  ed  alle  altre  Autorita' o
strutture pubbliche competenti;
   c) controlli all'interno del locale:
    c.1)  attivita'  generica  di  osservazione  per  la verifica del
rispetto  delle  disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento
stabilite da soggetti pubblici o privati;
    c.2)  concorso  nelle  procedure  di  primo  intervento,  che non
comporti  l'esercizio  di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o
di  altri  mezzi  di  coazione  o l'esposizione a profili di rischio,
volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente
pericolose  per  l'incolumita' o la salute delle persone. Resta fermo
l'obbligo  di  immediata  segnalazione  alle  Forze di polizia e alle
altre  Autorita'  o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta,
deve essere prestata la massima collaborazione.