Art. 6. Divieto dell'uso delle armi 1. Nell'espletamento delle attivita' previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, ne' oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.