Art. 6.


                     Divieto dell'uso delle armi


  1.  Nell'espletamento  delle  attivita'  previste  dall'art.  5 del
presente  decreto,  gli  addetti  al  servizio  di  controllo, pur se
titolari  di  licenza  per il porto d'armi, non possono portare armi,
ne' oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione
fisica.