Art. 7. Riconoscibilita' del personale addetto ai compiti di controllo 1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identita' e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.