Art. 7.


   Riconoscibilita' del personale addetto ai compiti di controllo


  1.  Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il
personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di
identita'  e  tenere  esposto  un tesserino di riconoscimento, con le
caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore
giallo,  recante  la  dicitura  «Assistenza»  in caratteri facilmente
leggibili.