Art. 8.


                          Norma transitoria


  1.  Il  personale  che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto   gia'   svolge  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  o  di spettacolo di cui all'art. 1 puo' continuare a
espletare  la  propria attivita', con le modalita' ed i limiti di cui
agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel
citato  elenco  e  comunque  per  un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del presente decreto.
   Roma, 6 ottobre 2009
                                                 Il Ministro : Maroni

Registrato   alla   Corte   dei  conti  l'8  ottobre  2009  Ministeri
   istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69