Art. 8. Norma transitoria 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolge servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 puo' continuare a espletare la propria attivita', con le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto. Roma, 6 ottobre 2009 Il Ministro : Maroni Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009 Ministeri istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69