Art. 2. Modalita' applicative 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, devono presentare agli enti previdenziali interessati la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 161, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano dell'impresa.