Art. 2.

                        Modalita' applicative


  1.  I  soggetti  di cui all'art. 1, comma 4, devono presentare agli
enti previdenziali interessati la proposta di accordo corredata dalla
documentazione  prevista  dall'art.  161,  comma  secondo,  del regio
decreto   16   marzo   1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
accompagnata  da  una  relazione di un professionista in possesso dei
requisiti  di  cui  all'art.  67, terzo comma, lettera d), del citato
regio  decreto  n.  267 del 1942, che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del piano dell'impresa.