Art. 3.

                   Limiti dei crediti ammissibili


  1.  La proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di
cui  al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per
premi  non  puo'  essere inferiore al cento per cento e per i crediti
privilegiati  di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non
puo' essere inferiore al quaranta per cento.
  2.  La  proposta  di  pagamento  parziale  per  i crediti di natura
chirografaria non puo' essere inferiore al trenta per cento.
  3. La proposta di pagamento dilazionato non puo' essere superiore a
sessanta  rate  mensili  con  applicazione  degli  interessi al tasso
legale, nel tempo, vigente.