Art. 3. Limiti dei crediti ammissibili 1. La proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per premi non puo' essere inferiore al cento per cento e per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non puo' essere inferiore al quaranta per cento. 2. La proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non puo' essere inferiore al trenta per cento. 3. La proposta di pagamento dilazionato non puo' essere superiore a sessanta rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.