Art. 5.

                         Disposizioni finali


  1.  I  singoli  enti  gestori  di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie  definiscono  le  modalita' operative delle disposizioni
contenute nel presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 4 agosto 2009

                                 Il Ministro del lavoro, della salute
                                      e delle politiche sociali
                                               Sacconi

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 367