Art. 5. Disposizioni finali 1. I singoli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie definiscono le modalita' operative delle disposizioni contenute nel presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2009 Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 367