Art. 3 Disposizioni finali e entrata in vigore 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2010. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2009 Il Ministro: Scajola