Art. 3 
 
               Disposizioni finali e entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
competenti provvedono all'attuazione  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  2. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2010. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Scajola