Art. 1-bis 
 
Anticipazione  di  termini  del  procedimento   elettorale   per   lo
         svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 
 
  1.  Le  elezioni  dei  presidenti  delle  province,  dei   consigli
provinciali,  dei  sindaci  e  dei  consigli  comunali  si  svolgono,
limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed
il 15 giugno. 
  2. In occasione delle elezioni  di  cui  al  comma  1,  il  termine
indicato dall'articolo 2  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e
successive modificazioni, e' anticipato al 24 gennaio e, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 53, comma  3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  le  dimissioni  del  presidente
della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il  21  gennaio
2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine  di  due
giorni dalla loro presentazione al consiglio.