Art. 1-bis Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed il 15 giugno. 2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.