IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.
94; 
  Considerato che il comma 7 ultima parte del citato articolo dispone
che con decreto del Ministro dell'interno devono essere  disciplinate
le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti  emessi  in  caso  di
insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento; 
  Ritenuto di individuare le modalita' di pubblicazione; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con il parere in data 29 ottobre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto di conclusione del procedimento  di  cui  all'art.  143,
comma 7, del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come
sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.  94,
e' pubblicato,  entro  cinque  giorni  dall'adozione,  nel  sito  del
Ministero dell'interno ed e' consultabile solo  a  partire  dal  sito
stesso nella sezione dedicata (banner web).