LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
  Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009 
  Visto l'art. 117, comma  3,  della  Costituzione  che  annovera  la
«tutela  della  salute»  tra  le  materie  di  potesta'   legislativa
concorrente; 
  Visti gli  articoli  2,  comma  1,  lettera  b)  e  4  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono  a  questa
Conferenza la  facolta'  di  promuovere  e  sancire  accordi  tra  il
Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
«attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
«Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e  n.  2001/60/CE  relative
alla  classificazione,  all'imballaggio   e   all'etichettatura   dei
preparati pericolosi», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente  «la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE»; 
  Visto l'art. 5-bis del  decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46,  recante  «disposizioni  volte  a  dare  attuazione  ad  obblighi
comunitari ed  internazionali»  che  prevede  che  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  designato  autorita'
nazionale   competente,   provveda   d'intesa   con   il    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello  sviluppo  economico  e  il  Dipartimento  per   le   politiche
comunitarie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   agli
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); 
  Visto il  decreto  22  novembre  2007  del  Ministro  della  salute
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  15  gennaio  2008,
recante «Piano di attivita' e utilizzo delle risorse  finanziarie  di
cui all'art.  5-bis  del  decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46, riguardante gli adempimenti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente  la
registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)» ed in  particolare  il  paragrafo  3
dell'allegato I; 
  Visto il regolamento (CE) n.  440/2008  della  Commissione  del  30
maggio  2008  che  istituisce  dei  metodi  di  prova  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Vista la nota pervenuta il 14 luglio 2009 con la quale il Ministero
del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  in  attuazione
delle predette  disposizioni,  ha  inviato,  per  l'esame  di  questa
Conferenza, la proposta di accordo indicata in oggetto; 
  Considerato che, con lettera in data 16 luglio  2009,  la  predetta
proposta e' stata portata  a  conoscenza  delle  Regioni  e  Province
autonome; 
  Rilevato che, con nota del 21 luglio 2009, il  Coordinamento  della
Commissione  salute  delle  Regioni  ha  espresso  l'avviso   tecnico
favorevole; 
  Considerato che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009,  non  e'  stato
esaminato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome; 
  Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e Province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nei seguenti termini: 
  la programmazione e l'organizzazione dei  controlli  ufficiali,  di
seguito  «controlli»  e  le  relative  linee  di  indirizzo  inerenti
l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la  registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE  e  2000/21/CE,  di  seguito  «regolamento   REACH»,   sono
disciplinate   in   conformita'    delle    disposizioni    contenute
nell'allegato A, parte integrante del presente accordo e nel rispetto
della normativa concernente  la  classificazione,  l'etichettatura  e
l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Roma, 29 ottobre 2009 
 
                                                 Il presidente: Fitto 
Il segretario: Siniscalchi