LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 29 ottobre 2009;
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n  191 recante
"Attuazione  della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di
qualita'  e  di  sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo,  la  lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio e la
distribuzione  di tessuti e cellule umani", che, all'art. 6, comma 1,
prevede,  tra  l'altro, che, con accordo in Conferenza Stato-regioni,
sono   definiti  i  requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici degli istituti dei tessuti;
  Vista  la  proposta  di  accordo  in  oggetto  volta  a  definire i
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi delle
banche di sangue cordonale afferenti alla rete nazionale delle banche
prevista  dall'art. 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
pervenuta  dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali con lettera in data 3 giugno 2009;
  Vista la lettera in data 10 giugno 2009 con la quale la proposta di
accordo  di  cui  trattasi  e' stata diramata alle regioni e province
autonome;
  Considerato  che,  nel  corso  dell'incontro tecnico svoltosi il 18
giugno   2009   i   rappresentanti   delle  amministrazioni  centrali
interessate   e  quelli  delle  regioni  e  province  autonome  hanno
concordato alcune modifiche allo schema di accordo di cui trattasi;
  Vista  la definitiva stesura dello schema in oggetto, che recepisce
le  modifiche  concordate  nel corso della predetta riunione tecnica,
pervenuta  dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  con  nota  del  23  giugno  2009  e  diramata alle regioni e
province autonome in data 24 giugno 2009;
  Considerato  che, contestualmente allo schema di accordo in parola,
e'  sottoposta  all'esame di questa Conferenza la proposta di accordo
sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  per  la  predisposizione,  ai sensi dell'art. 35,
comma  14,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in
legge,  con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di un
progetto  per  l'istituzione  di  una rete nazionale di banche per la
conservazione di sangue da cordone ombelicale;
  Considerato che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno
della  seduta  di  questa Conferenza del 29 luglio 2009, non e' stato
esaminato su richiesta delle regioni e delle province autonome;
  Acquisito  nel  corso  dell'odierna  seduta  l'assenso del Governo,
delle regioni e delle province autonome;

                          SANCISCE ACCORDO

tra  il  Governo,  le  regioni  e  le province autonome, nei seguenti
termini:
  Considerati:
    il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 gennaio 1997:
"Approvazione  dell'atto  di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle  Province  autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per l'esercizio
delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture  pubbliche e
private";
  il  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante: "Norme per
la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
  la  legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati";
  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre
2000,  recante  "Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in materia di
requisiti   strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio   delle   attivita'   sanitarie  relative  alla  medicina
trasfusionale";
  la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: "Riconoscimento del registro
italiano dei donatori di midollo osseo";
  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 29
novembre   2001  recante:  "Definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza" e successive modificazioni ed integrazioni;
  il  decreto  legislativo  9  aprile 2008, n 81, recante "Attuazione
dell'art.  1  della  legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
  l'accordo  tra  il  Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in
tema  di  raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico delle cellule
staminali emopoietiche (CSE)", sancito il 10 luglio 2003;
  l'accordo  tra  il  Ministro della salute, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano sul documento recante "Aggiornamento
del  prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra
servizi sanitari pubblici", sancito il 24 luglio 2003;
  l'accordo  tra  il  Governo,  le  regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano in materia di "Ricerca e reperimento di cellule
staminali  emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere",
sancito il 5 ottobre 2006;
  la  direttiva  della Commissione europea 2006/17/CE dell'8 febbraio
2006, "che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per
la  donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti e
cellule umani", in corso di recepimento;
  la  direttiva  della  Commissione europea 2006/86/CE del 24 ottobre
2006, "che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   per   quanto   riguarda   le   prescrizioni  in  tema  di
rintracciabilita',  la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione,  lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani", in corso di recepimento;
  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione
della  direttiva  2005/61/CE  che applica la direttiva 2002/98/CE per
quanto  riguarda  la  prescrizione  in  tema di rintracciabilita' del
sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi";
  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione
della  direttiva  2005/62/CE  che applica la direttiva 2002/98/CE per
quanto  riguarda  le norme e le specifiche comunitarie relative ad un
sistema di qualita' per i servizi trasfusionali";
  il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione
del  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione
della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme di qualita' e di
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti";
  la  legge  27 febbraio 2009, n. 14 di conversione con modificazioni
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, in particolare l'art. 35,
che  al comma 14 prevede che "il termine di cui all'art. 10, comma 3,
della  legge  21  ottobre  2005,  n. 219, per la predisposizione, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali,  previo  accordo con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  di  una  rete  nazionale  di banche per la conservazione di
cordoni ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono
autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone
ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai
sensi  dell'art.  23  della  predetta legge n. 219 del 2005 e in base
all'accordo  del  10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  227  del  30  settembre  2003,  autorizzate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue";
  l'accordo  tra  Governo, regioni e province autonome, sancito il 25
marzo  2009,  inerente  a  "Linee guida per l'utilizzo da parte delle
regioni  e  province  autonome  delle  risorse  vincolate,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per  la  realizzazione  degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo  nazionale  per  l'anno  2009",  in particolare l'allegato A,
punto 5.1 "Biobanche di sangue cordonale";
  Tenuto  conto  degli Standard nazionali ed internazionali elaborati
da:
  IBMDR:  Italian  Bone Marrow Donor Registry, sportello unico per la
ricerca  e  reperimento  di  cellule  staminali  emopoietiche  presso
registri e banche italiane ed estere;
  WMDA:  World  Marrow Donor Association, associazione internazionale
per l'interscambio di cellule staminali per trapianto emopoietico;
  FACT-NetCord:   Fondazione   per   l'accreditamento  della  terapia
cellulare e network internazionale delle banche di sangue cordonale;
  JACIE:  Joint  Accreditation  Committee ISCT (International Society
for  Cellular  Therapy)  e  EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation);
  EFI: European Federation for Immunogenetics;
  ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics;
  Ravvisata  l'esigenza  di definire, anche in conformita' all'art. 6
del  soprarichiamato  decreto  legislativo 6 novembre 2007, n. 191, i
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi delle
banche di sangue cordonale afferenti alla Rete nazionale delle banche
prevista  dall'art.  10,  comma  3,  della succitata legge 21 ottobre
2005, n. 219, al fine anche di garantire livelli qualitativi omogenei
delle  attivita'  svolte  dalle  medesime,  su  tutto  il  territorio
nazionale;
  Sentita  al  riguardo la Consulta Tecnica permanente per il sistema
trasfusionale nella seduta del 2 luglio 2008;
  Acquisite   sull'argomento   le   indicazioni  fornite  dal  Centro
nazionale  sangue e dal Centro nazionale trapianti, per le rispettive
competenze,   scaturite   anche   da   un   articolato   percorso  di
consultazione  tecnica  con  i  responsabili  delle  banche di sangue
cordonale gia' operanti sul territorio nazionale;

                             SI APPROVA

il  documento,  allegato  sub  A) parte integrante del presente atto,
recante:  "Requisiti  organizzativi, strutturali e tecnologici minimi
per  l'esercizio  delle attivita' sanitarie delle banche di sangue da
cordone  ombelicale  "  definiti  sulla base della normativa vigente,
ferme  restando  le  competenze  delle  singole  regioni  e  province
autonome  nella  disciplina  delle autorizzazioni all'esercizio delle
attivita'  sanitarie  e  nella programmazione ed organizzazione delle
attivita' stesse.

                                                 Il Presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi