Art. 2 
  La nuova misura dei diritti aeroportuali,  determinati  sulla  base
dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto,  nell'allegato
1, che forma parte integrante del presente decreto, e resta in vigore
fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1
dell'art.  11-nonies  del  decreto-legge   30   settembre   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.