Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato  alla  verifica  in  loco  del  possesso  dei   requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
n. 194/1995. 
  2. La Societa' «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per  la
Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale  S.r.l.»  (ex
C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali)
e'  tenuta  a  comunicare,  in  tempo  utile,  a   questo   Ministero
l'indicazione precisa delle  tipologie  delle  prove  che  andra'  ad
eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3.  La  citata  Societa'  e'  altresi'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto  dalla  stessa
dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto  previsto
dal presente decreto.