Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, lettera a), il n. 9-bis) e' sostituito dal seguente: «9-bis) il Dipartimento per le politiche della famiglia;»; b) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 9-bis) sono inseriti i seguenti; «9-ter) il Dipartimento della gioventu'; 9-quater) l'ufficio per lo sport;»; c) all'art. 2, comma 1, lettera a), il n. 13-bis) e' sostituito dal seguente: «13-bis) il Dipartimento per le politiche antidroga;»; d) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 18) e' inserito il seguente: «19) il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;»; e) all'art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole: «undici ulteriori unita'» sono sostituite con le parole: «dodici ulteriori unita'» e al terzo periodo le parole: «undici unita'» sono sostituite con le parole: «dodici unita'»; f) l'art. 18-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 18-bis (Dipartimento per le politiche antidroga). - 1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e' la struttura di supporto per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga. 2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' a promuovere e realizzare attivita' di collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, cosi' come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore. Promuove, finanzia e coordina attivita' di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso di droga e alcol. 3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'osservatorio permanente italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi.»; g) dopo l'art. 18-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 18-ter (Dipartimento per le politiche della famiglia). - 1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. 2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternita' e la paternita'; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attivita' di informazione e di comunicazioni istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108. «Art. 18-quater (Dipartimento della gioventu'). - 1. Il Dipartimento della gioventu' e' la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventu'. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventu', con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi.»; h) all'art. 19, comma 2, il terzo periodo e' soppresso; i) all'art. 21 dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.»; l) l'art. 23-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 23-bis (Ufficio per lo sport). - 1. L'Ufficio per lo sport e' la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo. 2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.»; m) dopo l'art. 35 e' inserito il seguente: «Art. 36 (Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo). - 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo ed e' organizzato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse. 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici ed in non piu' di nove servizi.».