Art. 2 
 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
       dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  luglio
2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 1, lettera a), il n.  9-bis)  e'  sostituito
dal  seguente:  «9-bis)  il  Dipartimento  per  le  politiche   della
famiglia;»; 
    b) all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  dopo  il  n.  9-bis)  sono
inseriti i seguenti; 
  «9-ter) il Dipartimento della gioventu'; 
  9-quater) l'ufficio per lo sport;»; 
    c) all'art. 2, comma 1, lettera a), il n. 13-bis)  e'  sostituito
dal seguente: «13-bis) il Dipartimento per le politiche antidroga;»; 
    d) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 18) e' inserito il
seguente: «19) il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  competitivita'
del turismo;»; 
    e) all'art. 5, comma 5, al secondo  periodo  le  parole:  «undici
ulteriori   unita'»   sono   sostituite   con   le    parole: «dodici
ulteriori unita'» e al terzo periodo le parole: «undici  unita'» sono
sostituite con le parole: «dodici unita'»; 
    f) l'art. 18-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18-bis (Dipartimento per le politiche  antidroga).  -  1.  Il
Dipartimento per le politiche antidroga e' la struttura  di  supporto
per la promozione, il coordinamento ed  il  raccordo  dell'azione  di
Governo in materia di politiche antidroga. 
  2.  Il  Dipartimento  in   particolare   provvede   a   promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a  contrastare  il
diffondersi  delle   tossicodipendenze   e   delle   alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,
nonche' a promuovere e realizzare attivita' di collaborazione con  le
pubbliche amministrazioni  competenti  nello  specifico  settore,  le
associazioni, le comunita'  terapeutiche,  i  centri  di  accoglienza
operanti   nel   campo   della   prevenzione,   della   cura,   della
riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti  provvedendo
alla raccolta  della  documentazione  sulle  tossicodipendenze,  alla
definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione,
l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno  delle
informazioni  sulle  tossicodipendenze.  Il  Dipartimento   cura   la
definizione  ed  il  monitoraggio  del  piano  di  azione   nazionale
antidroga,  coerentemente  con  gli  indirizzi  europei  in  materia,
definendo e concertando al contempo le forme di  coordinamento  e  le
strategie di intervento con le regioni, le  province  autonome  e  le
organizzazioni del privato  sociale  accreditato,  anche  promuovendo
intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di
informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia  di
politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di  allerta  precoce,
cosi'   come   previsto   dagli   indirizzi   europei   in   materia,
all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti
per la salute della popolazione derivanti  dalla  circolazione  delle
sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e  al  controllo
dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati
richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee  competenti
nel settore. Promuove,  finanzia  e  coordina  attivita'  di  studio,
ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso
di droga e alcol. 
  3. Nell'ambito del  Dipartimento  opera  l'osservatorio  permanente
italiano  sulle  droghe  e  sulle  tossicodipendenze,  come  previsto
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e
successive modifiche, che cura  la  raccolta,  anche  provvedendo  al
coordinamento dei flussi di dati dalle  amministrazioni  interessate,
l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici,
farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul  consumo,
l'abuso, lo  spaccio  ed  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e  in  non
piu' di quattro servizi.»; 
    g) dopo l'art. 18-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 18-ter (Dipartimento per le politiche della famiglia).  -  1.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia e'  la  struttura  di
supporto per la promozione e il  raccordo  delle  azioni  di  Governo
volte ad assicurare l'attuazione  delle  politiche  in  favore  della
famiglia in ogni ambito e a garantire la  tutela  dei  diritti  della
famiglia  in  tutte  le  sue  componenti  e  le   sue   problematiche
generazionali. 
  2. Il Dipartimento cura,  avvalendosi  dell'Osservatorio  nazionale
sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per  la
famiglia,  l'elaborazione  e   il   coordinamento   delle   politiche
nazionali, regionali e locali  per  la  famiglia  e  ne  assicura  il
monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la  gestione  delle
risorse afferenti al  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia,  al
finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le
azioni del Governo dirette a contrastare la  crisi  demografica  e  a
sostenere la maternita' e la paternita'; promuove intese in  sede  di
Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, alla  riorganizzazione  dei
consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari, alla riduzione del  costo  dei  servizi  per  le  famiglie
numerose;  promuove,  incentiva   e   finanzia   le   iniziative   di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
promuove e coordina le azioni del Governo  in  materia  di  relazioni
giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali;  cura
l'attivita' di  informazione  e  di  comunicazioni  istituzionale  in
materia di politiche  per  la  famiglia;  assicura  la  presenza  del
Governo  negli  organismi  nazionali,  comunitari  e   internazionali
competenti in materia di tutela della  famiglia;  fornisce  supporto,
unitamente  alle   altre   amministrazioni   centrali   dello   Stato
competenti, all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia
e l'adolescenza e del Centro  di  documentazione  e  di  analisi  per
l'infanzia e l'adolescenza. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e  in  non
piu' di quattro servizi. Presso il Dipartimento  opera,  inoltre,  la
segreteria tecnica della Commissione per le adozioni  internazionali,
disciplinata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2007, n. 108. 
  «Art.   18-quater (Dipartimento   della   gioventu').   -   1.   Il
Dipartimento della gioventu' e'  la  struttura  di  supporto  per  la
promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad  assicurare
l'attuazione delle politiche in favore della gioventu'. 
  2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  provvede  agli  adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli  atti
concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di  gioventu',  con
particolare  riguardo  all'affermazione  dei  diritti   dei   giovani
all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;  alla
promozione  del  diritto  dei  giovani  alla  casa,   ai   saperi   e
all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione  e  al  sostegno
del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i  viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei
giovani ai  progetti,  programmi  e  finanziamenti  internazionali  e
comunitari; alla gestione  del  Fondo  per  le  politiche  giovanili,
istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; alla gestione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  556,  della
legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive  modificazioni;  alla
gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per
la realizzazione dei progetti assegnati al  Dipartimento  nel  quadro
della normativa vigente e  negli  ambiti  di  competenza  di  cui  al
presente articolo; alla rappresentanza del  Governo  negli  organismi
internazionali  e  comunitari  istituiti  in  materia  di   politiche
giovanili. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e  in  non
piu' di quattro servizi.»; 
    h) all'art. 19, comma 2, il terzo periodo e' soppresso; 
    i) all'art. 21 dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: 
  «4-bis. Il Dipartimento si avvale del contingente di  personale  di
cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  data  19  novembre  2008,
assegnato al Dipartimento  medesimo  in  relazione  al  trasferimento
delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per
la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle  altre  forme
di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2008.»; 
    l) l'art. 23-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23-bis (Ufficio per lo sport). - 1. L'Ufficio per lo sport e'
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di
sport.   L'Ufficio   provvede   agli   adempimenti    giuridici    ed
amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli  atti  concernenti
l'assolvimento delle predette funzioni; propone,  coordina  ed  attua
iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
cura i rapporti internazionali con  enti  ed  istituzioni  che  hanno
competenza in materia di sport, con particolare  riguardo  all'Unione
europea, al Consiglio d'Europa,  all'UNESCO  e  all'Agenzia  mondiale
antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli  altri  soggetti
operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di  competenza
in tema di prevenzione del  doping  e  della  violenza  nello  sport;
esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale  (CONI)
e, unitamente al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  in
relazione alle rispettive competenze, di  vigilanza  e  di  indirizzo
sull'Istituto per il credito sportivo. 
  2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.»; 
    m) dopo l'art. 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 36 (Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
turismo). - 1. Il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  competitivita'
del turismo e' la struttura di supporto delle politiche  del  Governo
nell'area funzionale relativa al settore turismo  ed  e'  organizzato
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse. 
  2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici ed in  non
piu' di nove servizi.».