Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto sono adottati, per le strutture di cui all'art. 2,  comma  1,
lettere a), b), c), i decreti  di  organizzazione  interna  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche. 
  2. Fino alla data di adozione  dei  decreti  di  cui  al  comma  1,
l'organizzazione delle strutture  di  cui  al  medesimo  comma  resta
disciplinata dai decreti organizzativi  relativi  alle  strutture  di
missione citate in premessa.