Art. 4 Disposizioni transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sono adottati, per le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), i decreti di organizzazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche. 2. Fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 1, l'organizzazione delle strutture di cui al medesimo comma resta disciplinata dai decreti organizzativi relativi alle strutture di missione citate in premessa.