Art. 3 
 
 
          Principi generali per l'organizzazione della rete 
 
  1. Il Centro nazionale sangue, ai fini della implementazione  delle
linee di sviluppo tecnico-scientifico della rete e della  definizione
di standard e protocolli operativi, tenute informate  le  istituzioni
interessate, oltre alla collaborazione dei responsabili delle  banche
e del Centro  nazionale  trapianti,  puo'  avvalersi  delle  societa'
scientifiche  di  settore,   delle   associazioni   di   volontariato
interessate,   nonche'   di   esperti   a   livello   nazionale    ed
internazionale. 
  2. La banca regionale per la conservazione, tipizzazione, studio  e
distribuzione delle cellule del sangue da  cordone  ombelicale  della
Regione  Lombardia  supporta  il  Centro   nazionale   sangue   quale
riferimento per le attivita' tecnico-operative della rete. 
  3.  Le  strutture  regionali  di  coordinamento  per  le  attivita'
trasfusionali svolgono, in raccordo con il Centro  nazionale  sangue,
funzioni di coordinamento per le attivita' di donazione,  raccolta  e
conservazione del sangue da cordone ombelicale. 
  4. Il Centro  nazionale  sangue  condivide  periodicamente  con  le
strutture di cui al comma 3,  le  complessive  attivita'  della  rete
delle banche, al  fine  di  perseguire  gli  specifici  obiettivi  di
sistema, acquisendo dalle medesime eventuali indicazioni  finalizzate
al miglioramento della qualita' delle attivita'. 
  5. In analogia a quanto previsto al comma 4,  il  Centro  nazionale
trapianti svolge  le  medesime  funzioni  nei  confronti  dei  Centri
regionali trapianti. 
  6. Le regioni e le province autonome, anche associandosi tra  loro,
in relazione ai rispettivi atti di programmazione ed  agli  specifici
obiettivi della rete  nazionale  delle  banche,  nell'ottica  di  una
razionalizzazione  gestionale  determinano  la  consistenza  numerica
delle banche  di  sangue  cordonale  e  pianificano  l'organizzazione
regionale  ed  eventualmente  interregionale  integrata  dei  servizi
afferenti di cui ai commi 7 e 8. 
  7. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 6 sono definite
le modalita' dei rapporti tra le banche e i punti nascita afferenti. 
  8. La  banca,  previa  autorizzazione  della  regione  o  provincia
autonoma, in caso di insufficiente disponibilita' di spazi criogenici
per lo stoccaggio di unita'  di  sangue  cordonale,  puo'  concludere
accordi  scritti  con  terzi,  fornitori  di  spazi  e   attrezzature
adeguati, a tale fine esclusivamente dedicati, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, articoli 6,
7 e 24. 
    Roma, 18 novembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona  e
dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 97