Art. 3 Principi generali per l'organizzazione della rete 1. Il Centro nazionale sangue, ai fini della implementazione delle linee di sviluppo tecnico-scientifico della rete e della definizione di standard e protocolli operativi, tenute informate le istituzioni interessate, oltre alla collaborazione dei responsabili delle banche e del Centro nazionale trapianti, puo' avvalersi delle societa' scientifiche di settore, delle associazioni di volontariato interessate, nonche' di esperti a livello nazionale ed internazionale. 2. La banca regionale per la conservazione, tipizzazione, studio e distribuzione delle cellule del sangue da cordone ombelicale della Regione Lombardia supporta il Centro nazionale sangue quale riferimento per le attivita' tecnico-operative della rete. 3. Le strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali svolgono, in raccordo con il Centro nazionale sangue, funzioni di coordinamento per le attivita' di donazione, raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale. 4. Il Centro nazionale sangue condivide periodicamente con le strutture di cui al comma 3, le complessive attivita' della rete delle banche, al fine di perseguire gli specifici obiettivi di sistema, acquisendo dalle medesime eventuali indicazioni finalizzate al miglioramento della qualita' delle attivita'. 5. In analogia a quanto previsto al comma 4, il Centro nazionale trapianti svolge le medesime funzioni nei confronti dei Centri regionali trapianti. 6. Le regioni e le province autonome, anche associandosi tra loro, in relazione ai rispettivi atti di programmazione ed agli specifici obiettivi della rete nazionale delle banche, nell'ottica di una razionalizzazione gestionale determinano la consistenza numerica delle banche di sangue cordonale e pianificano l'organizzazione regionale ed eventualmente interregionale integrata dei servizi afferenti di cui ai commi 7 e 8. 7. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 6 sono definite le modalita' dei rapporti tra le banche e i punti nascita afferenti. 8. La banca, previa autorizzazione della regione o provincia autonoma, in caso di insufficiente disponibilita' di spazi criogenici per lo stoccaggio di unita' di sangue cordonale, puo' concludere accordi scritti con terzi, fornitori di spazi e attrezzature adeguati, a tale fine esclusivamente dedicati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, articoli 6, 7 e 24. Roma, 18 novembre 2009 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 97