Art. 2 
 
  1. E' consentita la conservazione di sangue da  cordone  ombelicale
donato per uso allogenico a fini solidaristici ai sensi dell'art.  3,
comma 3, legge n. 219/2005. 
  2. E' consentita la conservazione di sangue da  cordone  ombelicale
per uso dedicato al neonato con patologia in atto  al  momento  della
nascita o evidenziata in  epoca  prenatale,  o  per  uso  dedicato  a
consanguineo con patologia  in  atto  al  momento  della  raccolta  o
pregressa,  per  la  quale   risulti   scientificamente   fondato   e
clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule  staminali  da  sangue
cordonale, previa presentazione di  motivata  documentazione  clinico
sanitaria. 
  3. E' altresi' consentita la conservazione  di  sangue  da  cordone
ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio  di  avere
figli affetti da malattie  geneticamente  determinate  per  le  quali
risulti   scientificamente   fondato   e   clinicamente   appropriato
l'utilizzo  di  cellule  staminali  da   sangue   cordonale,   previa
presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata
da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico. 
  4. La conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui ai commi
2 e 3 e' autorizzata dal responsabile della struttura  deputata  alla
conservazione del sangue cordonale (Banca) e  non  comporta  oneri  a
carico dei richiedenti. 
  5. La conservazione di sangue cordonale, per le finalita' di cui ai
commi 2 e 3, e' consentita per le indicazioni cliniche per  le  quali
e'  consolidato  l'uso  per  il  trapianto   di   cellule   staminali
emopoietiche, riportate nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente
decreto. 
  6. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, in  relazione  al  progresso  tecnico-scientifico,
viene periodicamente aggiornato l'elenco delle  indicazioni  cliniche
di cui all'allegato 1,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro nazionale  trapianti  di  concerto  con  il  Centro  nazionale
sangue, sentite le societa' scientifiche di settore e gruppi  tecnici
nazionali ed internazionali. 
  7. La  conservazione  del  sangue  da  cordone  ombelicale  ad  uso
autologo-dedicato puo' essere  consentita  nel  caso  di  particolari
patologie non ancora ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1, ma
per le  quali  sussistano  comprovate  evidenze  scientifiche  di  un
possibile  impiego  di  cellule  staminali  del  sangue  da   cordone
ombelicale anche nell'ambito di  sperimentazioni  cliniche  approvate
secondo  la  normativa   vigente,   previa   presentazione   di   una
documentazione rilasciata  da  un  medico  specialista  nel  relativo
ambito  clinico.   Il   responsabile   della   Banca   autorizza   la
conservazione del sangue da cordone ombelicale sentito il  parere  di
un apposito gruppo tecnico multidisciplinare  coordinato  dal  Centro
nazionale trapianti, con oneri a carico del S.S.N. 
  8. Non e' consentita la conservazione del sangue cordonale  ad  uso
personale per finalita' diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e  7
del presente articolo. 
  9. E' autorizzata l'esportazione di campioni di sangue  da  cordone
ombelicale per uso personale ai fini della loro conservazione  presso
banche operanti all'estero  secondo  quanto  previsto  dall'ordinanza
ministeriale del 26 febbraio 2009.