Art. 3 1. La conservazione di sangue cordonale, per le finalita' di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e 7 e' consentita presso le strutture trasfusionali pubbliche, nonche' quelle individuate dall'art. 23 della legge n. 219/2005 e presso le strutture di cui all'accordo del 10 luglio 2003, autorizzate ed accreditate ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 2. E' vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private, anche accreditate, ed ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa. Roma, 18 novembre 2009 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 96