IL CAPO DELLA DIREZIONE V 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
    Vista la legge 7 marzo 1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  in  base  al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»; 
    Visto il proprio  decreto  del  23  settembre  2009,  recante  la
«classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»; 
    Visto da  ultimo  il  proprio  decreto  del  24  settembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre  2009  e,
in particolare,  l'art.  3,  comma  3,  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1°  luglio  2009-30
settembre 2009 alla rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; 
    Avute presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo globale medio ai  sensi  della  legge  sull'usura»  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche,  degli  intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale  di  cui  all'art.  106  del
decreto  legislativo  n.  385/1993  e  degli  intermediari   iscritti
nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  medesimo  decreto
legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto
2009); 
    Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi  globali
segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento al periodo 1° luglio 2009 - 30 settembre  2009  e  tenuto
conto della  variazione,  nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni  di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea,  la  cui  misura  sostituisce
quella del tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto; 
    Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante
interpretazione autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su  un  campione
di  intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella   nota
metodologica,    relativamente    alla    maggiorazione     stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; 
    Vista  la  direttiva  del  Ministro  in  data  12  maggio   1999,
concernente  l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993   e
successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello
amministrativo; 
    Atteso che, per effetto di tale direttiva,  il  provvedimento  di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del
vertice amministrativo; 
    Avuto presente l'art. 62  del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  14
dicembre 2007 che ha disposto la soppressione  dell'Ufficio  italiano
dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; 
    Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009,  sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).