IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro per le  finanze,  con  il  quale  vengono
fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973,  n.  762,
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.  2  della  medesima  legge,   introdotti   nel   territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; 
  Vista la  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera a), della citata legge n. 762 del  1973,  ha  determinato  il
nuovo  ammontare  massimo  del  diritto  speciale  applicabile  sulla
benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di
euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri  di
petrolio e di gasolio; 
  Visto il decreto del 22 dicembre 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  2008,  concernente  le  misure  del
diritto speciale per l'anno 2009, sulla benzina, petrolio, gasolio ed
altri generi, istituito nel territorio extradoganale  di  Livigno  ai
sensi  della  legge  1°  novembre   1973,   n.   762   e   successive
modificazioni; 
  Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 156  del
25 settembre 2009, divenuta esecutiva per  intervenuta  dichiarazione
di immediata eseguibilita', ha  espresso,  fra  l'altro,  il  proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del  successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; 
  Considerato che la Camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli  Uffici  provinciali   industria,   commercio   e   artigianato
(U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni  sull'entita'  dei  valori
medi dei prezzi indicati nella suddette  deliberazioni  relativamente
agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi  lavorati  ed  agli
altri generi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 762  del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b), della medesima legge; 
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°  novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2010; 
  Ritenuto  che,  in  applicazione   delle   disposizioni   contenute
nell'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio  2002,  n.  16,  di
conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, e'  opportuno
fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro
0,233 al litro e in euro 0,155 al litro  per  il  gasolio  e  per  il
petrolio; 
  Ritenuto di confermare l'aliquota del  medesimo  diritto  speciale,
indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre  2008,  per  quanto
concerne gli oli combustibili; 
  Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli  combustibili  anzidetti,
possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi  indicati  nella
predetta deliberazione: 
    1) olio combustibile fluido: (al quintale): 
      a) superiore a 3° E - euro 3,60; 
      b) fino a 5° E - euro 3,30; 
    2) olio semifluido denso: (al quintale): 
      a) da 5° fino a 7° E - euro 4,30; 
      b) superiore a 7° E - euro 3,60; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge  1°
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive,  viene  stabilita
in euro 0,233 al litro per la benzina, euro 0,100  al  litro  per  il
gasolio uso  trazione,  euro  0,030  al  litro  per  il  gasolio  uso
riscaldamento ed euro 0,050 al litro per il petrolio.