Art. 3 
 
  I valori medi e le  misure  del  diritto  speciale  previsti  dagli
articoli 2 e 3 della legge 1° novembre  1973,  n.  762  e  successive
modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati  ed  i  generi
introdotti dall'estero  vengono  fissati  nell'importo  per  ciascuno
indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte  integrante
del presente decreto.