Articolo 15 
                 (Piano nazionale della prevenzione) 
 
  1. In  attuazione  dell'Intesa  Stato-Regioni  del  20  marzo  2008
relativa  al  Piano  nazionale  della  prevenzione,  si  conviene  di
pervenire entro il 30 giugno 2010 all'approvazione,  mediante  Intesa
sottoscritta ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della  legge  5  giugno
2003, n. 131, del Piano Nazionale per la  prevenzione  per  gli  anni
2010- 2012, coerentemente  con  gli  interventi  previsti  dal  Piano
vigente. 
  2. Le Regioni e le Province autonome convengono di  confermare  per
gli anni 2010- 2012, per  la  completa  attuazione  del  Piano,  come
previsto dall'articolo 4 dell'Intesa del 23 marzo 2005, di  destinare
200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la
realizzazione degli 
  obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo  1,
comma  34  della  legge  27  dicembre  1996,   n.662   e   successive
integrazioni.