Articolo 2 (Avvio di un sistema di monitoraggio dei fattori di spesa) 1. Le Regioni convengono sulla opportunita' di confrontarsi, ai fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di un sistema di monitoraggio dello stato dei propri servizi sanitari regionali in seno alla struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, su indicatori di efficienza ed appropriatezza allocativa delle risorse, come specificati nel comma 2, rapportati agli indicatori di cui all'allegato 3 e correlati a valutazioni sull'erogazione dei LEA, avvalendosi anche dell'AGENAS. Governo e Regioni convengono che settori strategici in cui operare al fine di qualificare i servizi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa sono: a) riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera; b) assistenza farmaceutica; c) governo del personale; d) qualificazione dell'assistenza specialistica; e) meccanismi di regolazione del mercato e del rapporto pubblico privato; f) accordi sulla mobilita' interregionale; g) assistenza territoriale e post acuta; h) potenziamento dei procedimenti amministrativo contabili, ivi compreso il progetto tessera sanitaria; i) rilancio delle attivita' di prevenzione. 2. Costituiscono indicatori di efficienza ed appropriatezza le seguenti grandezze: a) indicatori del rispetto della programmazione nazionale (allegato 1); b) indicatori sui costi medi (allegato 2); c) standard dei posti letto ospedalieri, come definito dalla vigente legislazione e dalla presente Intesa; d) standard del tasso di ospedalizzazione; e) standard del costo del personale: si considera anomala una spesa di personale, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (e quindi inclusiva degli oneri del personale a tempo indeterminato, con forme di lavoro flessibile e del personale interinale), di valore medio pro-capite (calcolato sulle unita' di personale), superiore al valore medio delle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; f) standard della numerosita' del personale: 1) con riferimento agli ospedali pubblici (aziende e presidi a gestione diretta), si considera anomala la presenza di un numero medio di unita' di personale per posto letto superiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 2) con riferimento alle aziende sanitarie si considera anomala la presenza di un numero medio di unita' di personale per unita' di popolazione assistita superiore al numero medio, corretto per il rapporto tra erogatori pubblici e privati accreditati, registrato dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; g) standard di struttura: si considera anomala la presenza sul territorio di ospedali pubblici con numero medio di posti letto inferiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio economico economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; h) standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza (Allegato 3). 3. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 2, si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza, individuate in base a criteri stabiliti con intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006, n. 131, da stipulare in sede di Conferenza Stato Regioni con il supporto della struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2. 4. Gli esiti del confronto di cui al comma 1, non costituiscono vincolo per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e per la valutazione degli adempimenti regionali previsti dalla normativa vigente. Gli stessi sono messi a disposizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.