Articolo 2 
     (Avvio di un sistema di monitoraggio dei fattori di spesa) 
 
  1. Le Regioni convengono sulla  opportunita'  di  confrontarsi,  ai
fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di  un  sistema  di
monitoraggio dello stato dei propri  servizi  sanitari  regionali  in
seno alla struttura tecnica di monitoraggio di  cui  all'articolo  3,
comma 2, su indicatori di  efficienza  ed  appropriatezza  allocativa
delle  risorse,  come  specificati  nel  comma  2,  rapportati   agli
indicatori  di  cui  all'allegato  3  e   correlati   a   valutazioni
sull'erogazione dei LEA, avvalendosi  anche  dell'AGENAS.  Governo  e
Regioni convengono che settori strategici in cui operare al  fine  di
qualificare  i  servizi  sanitari  regionali  e  garantire   maggiore
soddisfacimento dei bisogni dei  cittadini  ed  al  tempo  stesso  un
maggior controllo della spesa sono: 
  a) riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera; 
  b) assistenza farmaceutica; 
  c) governo del personale; 
  d) qualificazione dell'assistenza specialistica; 
  e) meccanismi di regolazione del mercato e  del  rapporto  pubblico
privato; 
  f) accordi sulla mobilita' interregionale; 
  g) assistenza territoriale e post acuta; 
  h) potenziamento dei  procedimenti  amministrativo  contabili,  ivi
compreso il progetto tessera sanitaria; 
  i) rilancio delle attivita' di prevenzione. 
  2. Costituiscono indicatori  di  efficienza  ed  appropriatezza  le
seguenti grandezze: 
  a) indicatori del rispetto della programmazione nazionale (allegato
1); 
  b) indicatori sui costi medi (allegato 2); 
  c) standard  dei  posti  letto  ospedalieri,  come  definito  dalla
vigente legislazione e dalla presente Intesa; 
  d) standard del tasso di ospedalizzazione; 
  e) standard del costo del personale: si considera anomala una spesa
di personale, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale  (e
quindi inclusiva degli oneri del personale a tempo indeterminato, con
forme di lavoro flessibile e del  personale  interinale),  di  valore
medio pro-capite (calcolato sulle unita' di personale), superiore  al
valore medio delle regioni in equilibrio economico e che garantiscano
l'erogazione dei LEA con  adeguati  standard  di  appropriatezza,  di
efficacia e di efficienza; 
  f) standard della numerosita' del personale: 
  1) con riferimento agli ospedali  pubblici  (aziende  e  presidi  a
gestione diretta), si considera anomala  la  presenza  di  un  numero
medio di unita' di personale per  posto  letto  superiore  al  numero
medio  registrato  dalle  regioni  in  equilibrio  economico  e   che
garantiscano  l'erogazione  dei  LEA   con   adeguati   standard   di
appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 
  2) con riferimento alle aziende sanitarie si considera  anomala  la
presenza di un numero medio di unita'  di  personale  per  unita'  di
popolazione assistita superiore al  numero  medio,  corretto  per  il
rapporto tra erogatori pubblici  e  privati  accreditati,  registrato
dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione
dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di  efficacia  e  di
efficienza; 
  g) standard di struttura: si  considera  anomala  la  presenza  sul
territorio di ospedali pubblici  con  numero  medio  di  posti  letto
inferiore al numero medio  registrato  dalle  regioni  in  equilibrio
economico economico e  che  garantiscano  l'erogazione  dei  LEA  con
adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 
  h)  standard  di  appropriatezza,  di  efficacia  e  di  efficienza
(Allegato 3). 
  3. Ai fini del calcolo degli indicatori  di  cui  al  comma  2,  si
considerano in  equilibrio  economico  le  regioni  che  garantiscano
l'erogazione dei LEA con  adeguati  standard  di  appropriatezza,  di
efficacia e di efficienza, individuate in base  a  criteri  stabiliti
con intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006,
n. 131, da stipulare in sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  con  il
supporto della struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo
3, comma 2. 
  4. Gli esiti del confronto di cui al  comma  1,  non  costituiscono
vincolo per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e  per  la
valutazione degli  adempimenti  regionali  previsti  dalla  normativa
vigente. Gli stessi  sono  messi  a  disposizione  della  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo  fiscale  di  cui
all'articolo 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.