Art. 2 
 
  1. Il sig. Mathew Jestin e' autorizzato ad esercitare in Italia  la
professione   di   infermiere,   previa   iscrizione   al    collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad  accertare
il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell'attivita'  professionale  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi