IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
    VISTO il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla
gestione dei rifiuti; 
    VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296; 
    VISTO l'articolo 189, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  relativo  all'istituzione  di  un  sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti; 
    VISTO l'articolo 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  6  novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 210; 
    VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge
3 agosto 2009, n.  102  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
proroga di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis; 
    Considerata  la   necessita'   di   definire,   anche   in   modo
differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali  e  alle
tipologie delle attivita' svolte, le modalita' di attivazione nonche'
la data di operativita' del sistema, le informazioni da  fornire,  le
modalita' di fornitura  e  di  aggiornamento  dei  dati,  nonche'  le
modalita' di elaborazione dei dati stessi; 
    Considerata la necessita' di definire le modalita' con  le  quali
le  informazioni   contenute   nel   sistema   di   controllo   della
tracciabilita'  dei  rifiuti  dovranno  essere  detenute  e  messe  a
disposizione delle autorita' di controllo; 
    Considerata la necessita di definire  le  misure  idonee  per  il
monitoraggio del sistema e per la partecipazione  dei  rappresentanti
delle categorie interessate al medesimo monitoraggio; Considerata  la
necessita'  di  definire  le   modalita'   di   interconnessione   ed
interoperabilita' con gli altri sistemi informativi; 
 
                     Adotta il seguente decreto: 
 
                               ART. 1 
            (Entrata in funzione del sistema di controllo 
             della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI) 
 
    1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,  nel
seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando  carabinieri  per  la
Tutela dell'Ambiente, e' operativo: 
    a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi
compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 - con piu'  di  cinquanta  dipendenti,  per  le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi  di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  del  medesimo
decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta  dipendenti,
per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi  istituiti  per
il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti  che
organizzano la gestione di tali rifiuti per  conto  dei  consorziati,
nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del  decreto
legislativo n. 152 del 2006  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti
speciali, per le imprese e gli  enti  che  effettuano  operazioni  di
recupero  e  smaltimento  di  rifiuti  e  per  i  soggetti   di   cui
all'articolo 5, comma 10, del presente decreto; 
    b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per le imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di
rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  -  che  hanno  fino  a
cinquanta dipendenti e per  i  produttori  iniziali  di  rifiuti  non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del
medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta
e gli undici dipendenti. 
    2. I soggetti di cui al comma 1  comunicano  le  quantita'  e  le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro  attivita'
attraverso il SISTRI. 
    3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti
obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo
3. 
    4. Le imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci
dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti
non  pericolosi  di  cui  all'articolo  212,  comma  8,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli  di  cui
all'articolo  2135  del  codice  civile  che  producono  rifiuti  non
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  diverse  da   quelle   di   cui
all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e  g)  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base  volontaria
al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b). 
    5. Gli impianti  di  discarica  sono  dotati  di  apparecchiature
idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi  dai  predetti
impianti.  L'installazione,  la  manutenzione  e  l'accesso  a   tali
apparecchiature sono riservati al personale del  SISTRI.  I  relativi
oneri sono a carico del SISTRI.