IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTO l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti; VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis; Considerata la necessita' di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonche' le modalita' di elaborazione dei dati stessi; Considerata la necessita' di definire le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo; Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio; Considerata la necessita' di definire le modalita' di interconnessione ed interoperabilita' con gli altri sistemi informativi; Adotta il seguente decreto: ART. 1 (Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI) 1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, e' operativo: a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con piu' di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto; b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' attraverso il SISTRI. 3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3. 4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b). 5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.