ART. 10 (Catasto dei rifiuti) 1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto; b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa; c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale. 2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.