ART. 12 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
    1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti  e
le imprese e gli enti che effettuano  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento dei rifiuti  che  erano  tenuti  alla  presentazione  del
modello unico di  dichiarazione  ambientale  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n.  70,  comunicano  al  SISTRI  compilando  l'apposita
scheda le seguenti informazioni, relative al periodo  dell'anno  2010
precedente all'operativita' del sistema SISTRI, sulla base  dei  dati
inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
    a) il quantitativo totale  di  rifiuti  annotati  in  carico  sul
registro, suddiviso per codice CER; 
    b) per ciascun codice CER, il  quantitativo  totale  annotato  in
scarico sul registro, con le relative destinazioni; 
    c) per le  imprese  e  gli  enti  che  effettuano  operazioni  di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione  dei
rifiuti effettuate; 
    d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta  in
giacenza. 
    2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di  legge  e
la verifica della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese
successivo all'operativita' del SISTRI come individuata agli articoli
1 e 2 i soggetti di  cui  ai  medesimi  articoli  rimangono  comunque
tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e  193  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    4. Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 dicembre 2009 
 
                                               Stefania Prestigiacomo 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 9, foglio n. 339