ART. 3 
                 (Modalita' di iscrizione al SISTRI) 
 
    1. I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  e
all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo  stesso  entro
quarantacinque giorni dilla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. I soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    2. Decorsi i termini di cui al comma 1,  i  soggetti  di  cui  al
medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima  di
dare avvio alle rispettive attivita'. 
    3.  Le  modalita'  di  iscrizione  al   SISTRI   sono   descritte
nell'allegato IA. 
    4. Le Camere di Commercio industria, artigianato  e  agricoltura,
previa  stipula  di  un  Accordo  di  Programma  tra   il   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di  cui  al  comma  6  del
presente  articolo.  Alla  copertura  dei   costi   derivanti   dallo
svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. Per le attivita' di  cui  al  presente  comma  le  Camere  di
commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle
Associazioni imprenditoriali interessate  rappresentative  sul  piano
nazionale e loro articolazioni  territoriali,  o  delle  societa'  di
servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. 
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo,
le  Sezioni  regionali  e  provinciali  dell'Albo  nazionale  gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al  comma  6  per  le
imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212. 
    6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti
di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati: 
    a) un dispositivo elettronico per l'accesso  in  sicurezza  dalla
propria postazione al sistema informatico, d'ora in  avanti  definito
dispositivo USB, idoneo a consentire  la  trasmissione  dei  dati,  a
firmare elettronicamente le informazioni fornite  ed  a  memorizzarle
sul dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un  dispositivo  USB
per ciascuna unita' locale dell'impresa e per ciascuna  attivita'  di
gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale.  In  caso
di unita' locali nelle quali sono presenti unita'  operative  da  cui
originano in maniera  autonoma  rifiuti  e'  facolta'  richiedere  un
dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per  le  attivita'  di
raccolta e  trasporto  dei  rifiuti,  e'  necessario  dotarsi  di  un
dispositivo USB relativo alla  sede  legale  dell'impresa,  e  di  un
dispositivo per ciascun veicolo  adibito  al  trasporto  di  rifiuti.
Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino  ad  un  massimo  di  tre
certificati elettronici associati alle  persone  fisiche  individuate
durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure  di
cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali
certificati  consentono  l'identificazione  univoca   delle   persone
fisiche delegate e la generazione delle loro  firme  elettroniche  ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b)  per  ciascun   dispositivo   USB,   l'identificativo   utente
(username), la password per l'accesso  al  sistema,  la  password  di
sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); 
    c) un dispositivo elettronico da installarsi su  ciascun  veicolo
che trasporta rifiuti, con la  funzione  di  monitorare  il  percorso
effettuato dal medesimo, definito black box. E' necessario dotarsi di
una black box  per  ciascun  veicolo  in  dotazione  all'impresa.  La
consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine
autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente  alla  consegna
del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema  SISTRI.  I
costi di installazione e per l'acquisto della  necessaria  carta  SIM
sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita' di  individuazione
delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed  installazione
delle black box sono indicate nell'Allegato IB. 
    7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di  sospensione
o cessazione dell'attivita' per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6,  ovvero  di  estinzione
dei  soggetti  giuridici  ai  quali  tali  dispositivi   sono   stati
consegnati, a qualsiasi causa tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi
incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso 
    di chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli  articoli
1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il  verificarsi
di uno dei predetti eventi,  non  oltre  le  72  ore  dalla  data  di
comunicazione al Registro delle imprese  dell'evento,  e  provvedere,
nei  successivi  10  giorni   lavorativi,   alla   restituzione   del
dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato effettuato
il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una  delle
officine autorizzate all'installazione. 
    8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche  nel  caso  di
cessione  dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda  avente  ad   oggetto
l'esercizio delle attivita' per le quali e'  obbligatorio  l'uso  dei
dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente
dell'azienda o del ramo d'azienda dovra' iscriversi al sistema SISTRI
entro  10  giorni  dalla  comunicazione  al  Registro  delle  imprese
dell'atto  di  cessione  dell'azienda  e  provvedere  al  ritiro  dei
dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB. 
    9. In caso di variazione  dei  dati  identificativi  dell'impresa
comunicati in sede di iscrizione, i  soggetti  delegati  all'utilizzo
del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione  della
variazione  presso  il  Registro  delle  imprese,  ad  effettuare  le
necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita
area del portale del sistema SISTRI. 
    10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate  quali
delegati per le procedure di cui al presente  decreto  devono  essere
comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette  un  nuovo  certificato
elettronico.  Il  dispositivo   contenente   il   nuovo   certificato
elettronico e' ritirato secondo la procedura  indicata  nell'Allegato
IA. 
    11. I dispositivi di cui al comma 6  restano  di  proprieta'  del
SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e  2  in
comodato d'uso.