ART. 4 
                (Contributo di iscrizione al SISTRI) 
 
    1. La copertura degli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal
funzionamento del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti, a carico dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale. 
    2. Il contributo e' versato  da  ciascun  soggetto  di  cui  agli
articoli 1 e 2 per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti  svolta
all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali
e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna  unita'  operativa
ai sensi dell'articolo 3, comma  6,  lettera  a),  il  contributo  e'
versato  per  ciascun  dispositivo  USB  richiesto.  Le  imprese  che
raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo  per  la  sola
sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le
imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i  propri  rifiuti  di  cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, versano il contributo relativo alla categoria di  produttori  di
appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al
trasporto di rifiuti. 
    3. Il contributo si  riferisce  all'anno  solare  di  competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del  servizio  e
va versato, in sede di prima  applicazione,  entro  la  scadenza  dei
termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1.  Negli  anni
successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno  al
quale i contributi  si  riferiscono.  L'importo  e  le  modalita'  di
versamento  dei  contributi  sono  indicati   nell'Allegato   II.   I
contributi possono essere rideterminati annualmente con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n.  102,  i  contributi  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare.