ART. 5 
                 (Informazioni da fornire al SISTRI) 
 
    1. La tipologia delle informazioni che ciascun  soggetto  di  cui
agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle  schede
di  cui  all'allegato  III.  Le   istruzioni   dettagliate   per   la
compilazione delle schede sono disponibili nel  portale  del  sistema
SISTRI (www.sistri.it). 
    2. La persona fisica cui e' associato il certificato  elettronico
contenuto nel dispositivo USB e' il titolare della firma  elettronica
ed e' responsabile della 
    veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo
USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica. 
    3.  I  produttori  di  rifiuti  inseriscono  nell'Area   Registro
Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le  informazioni  relative
ai rifiuti prodotti entro dieci giorni  lavorativi  dalla  produzione
dei rifiuti stessi. 
    4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero  e
smaltimento  di  rifiuti  inseriscono  le  informazioni  relative  ai
rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla  presa
in carico dei rifiuti. 
    5.  I  commercianti,  gli  intermediari  e  i  consorzi  di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono  nell'Area  Registro
Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative
alle   transazioni   effettuate   entro   dieci   giorni   lavorativi
dall'effettuazione della transazione stessa. 
    6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione  di  un
rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI
— AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a  comunicare  al
sistema i dati del  rifiuto  almeno  8  ore  prima  che  si  effettui
l'operazione  di  movimentazione,  salvo   giustificati   motivi   di
emergenza, da indicare nella  parte  annotazioni  dell'Area  Registro
Cronologico. 
    7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri
dati relativi al trasporto almeno  4  ore  prima  dell'operazione  di
movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza,  da  indicare
nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. 
    8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati  dalla  copia
cartacea della  Scheda  SISTRI  —  AREA  MOVIMENTAZIONE  relativa  ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti  al  momento
della  presa  in  carico  dei  rifiuti  da   parte   del   conducente
dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore  e
dal   trasportatore   dei   rifiuti,    costituisce    documentazione
equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7  bis  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno  2009,
n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i  rifiuti
sono  accompagnati  da  copia  del  certificato  analitico   che   ne
identifica le caratteristiche, che il produttore dei  rifiuti  allega
in formato "pdf " (portable document format)  alla  Scheda  SISTRI  —
AREA MOVIMENTAZIONE. 
    9.  Nel  caso  di  spedizioni  transfrontaliere  dall'Italia,  il
produttore inserisce nel sistema in formato  "pdf"  il  documento  di
movimento  di  cui  al  Regolamento  CE  n°1013/2006  relativo   alla
spedizione  dei  rifiuti  effettuata  restituito   dall'impianto   di
destinazione. 
    10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti  ad
aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti: 
    a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario
dell'area portuale di cui all'articolo  18  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della  citata
legge n.84 del 1994, ai quali  sono  affidati  i  rifiuti  in  attesa
dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; 
    b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli  uffici
di gestione merci  e  gli  operatori  logistici  presso  le  stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e  gli
scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in
carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o  dell'impresa
che effettua il successivo trasporto. 
    11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore  o  il
noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  possono  delegare   gli
adempimenti di cui al presente decreto al  raccomandatario  marittimo
di cui alla  legge  4  aprile  1977,  n.  135.  In  tale  ipotesi  il
raccomandatario consegna al comandante  della  nave  la  copia  della
scheda  SISTRI-  AREA  MOVIMENTAZIONE,  debitamente   compilata.   Il
comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna  della  copia
della  scheda  al  raccomandatario  rappresentante  l'armatore  o  il
noleggiatore presso il porto di destinazione. 
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci devono  essere  effettuate  nel  piu'
breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni. 
    13. Nel caso  in  cui  il  rifiuto  venga  respinto  o  accettato
parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il  trasporto
dei rifiuti  non  accettati  deve  essere  accompagnato  dalla  copia
cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti
medesimi, firmata  elettronicamente  e  stampata  dal  gestore  dello
stesso impianto di destinazione. 
    14. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto
recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a  seguito  dell'invio
da parte del SISTRI, 
    alla casella di posta elettronica  attribuitagli  automaticamente
dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi
da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.