ART. 6 
                       (Particolari tipologie) 
 
    1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in
un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti  non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  non  hanno  piu'  di
dieci dipendenti e non  aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema
SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione  della
Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE,  al  delegato  dell'impresa  di
trasporto che compila anche la sezione del produttore,  inserendo  le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della  scheda,
firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del  mezzo  di
trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore,
che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto
di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali  ipotesi  e'  tenuto  a
stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti  stessi  la
copia  della  Scheda  SISTRI   completa,   al   fine   di   attestare
l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al  disposto
di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n.  29,
i produttori di 
    rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in  un'organizzazione
di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del  registro
di  carico  e  scarico  attraverso  la   conservazione,   in   ordine
cronologico, delle copie della Scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE,
relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non  pericolosi
di  cui  al  presente  comma  rimangono  tenuti  all'obbligo  di  cui
all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice
civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e  gli  enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da  attivita'
diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)  e
g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i  propri
dati, necessari per  la  compilazione  della  Scheda  SISTRI  –  Area
Movimentazione, al delegato dell'impresa  di  trasporto  che  compila
anche la sezione del produttore, inserendo le  informazioni  ricevute
dal  produttore  stesso;  una  copia  della   scheda,   firmata   dal
produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il
gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti  in  tale
ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei
rifiuti stessi la copia della Scheda  SISTRI  completa,  al  fine  di
attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. 
    3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti  non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152  che  non  aderiscono  su  base  volontaria  al
sistema  SISTRI  accompagnano  il  trasporto  con  il  formulario  di
identificazione  di  cui  all'articolo  193  del   medesimo   decreto
legislativo e,  qualora  producano  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono  il  registro
di carico e scarico di cui  all'articolo  190  dello  stesso  decreto
legislativo. 
    4. Nel caso in cui uno  dei  soggetti  tenuti  alla  compilazione
della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi
informatici necessari  a  causa  di  furto,  perdita,  distruzione  o
danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento  del  sistema,  la
compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e
su sua dichiarazione,  da  sottoscriversi  su  copia  stampata  della
scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte  precedente
o  successiva  della  scheda  medesima.  Nel   caso   di   temporanea
interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla  compilazione
delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su
un'apposita  scheda  SISTRI  in  bianco  tenuta  a  disposizione,  da
scaricarsi  dal  sistema,  e  ad  inserire  i  dati   relativi   alle
movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore  dalla
ripresa del funzionamento del sistema. 
    5.  I  produttori  di  fanghi  che  destinano  gli  stessi   allo
spandimento in  agricoltura  ai  sensi  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI — AREA  MOVIMENTAZIONE
contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al
conducente del mezzo  di  trasporto.  Il  destinatario  e'  tenuto  a
controfirmare, datare e  restituire  al  produttore  dei  rifiuti  la
scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del
produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il 
    delegato dell'impresa di trasporto accede  al  sistema  SISTRI  e
chiude la relativa scheda confermando  l'arrivo  a  destinazione  del
rifiuto. 
    6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia
superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate  per
l'accesso al sistema SISTRI, il  registro  cronologico  e  la  Scheda
SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato  della  sede
legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato
dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI  e  le
consegna al conducente, che deve indicare data e ora della  presa  in
carico dei rifiuti.  Le  copie  sono  firmate  dal  responsabile  del
cantiere temporaneo. Una copia rimane al  responsabile  del  cantiere
temporaneo e l'altra al conducente, che  la  riconsegna  al  delegato
dell'impresa di trasporto.  Il  delegato  dell'impresa  di  trasporto
entro 2 giorni lavorativi accede  al  sistema  ed  inserisce  i  dati
relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. 
    7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da
altra attivita'  svolta  fuori  dilla  sede  dell'unita'  locale,  il
registro cronologico e' compilato  dal  delegato  della  sede  legale
dell'impresa  o  dal  delegato  dell'unita'   locale   che   gestisce
l'attivita' manutentiva. 
    8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  per  i  materiali  tolti
d'opera per i quali deve essere  effettuata  la  valutazione  tecnica
della  riutilizzabilita',  qualora  dall'attivita'  di   manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal  luogo
di  effettiva  produzione  alla  sede  legale  o  dell'unita'  locale
dell'impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una  copia
della 
    scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE,  da  scaricarsi  dal  sistema,
debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che  ha  effettuato
la manutenzione.