ART. 7 
                 (Modalita' operative semplificate) 
 
    1. Le imprese che  raccolgono  e  trasportano  i  propri  rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui  all'articolo
2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore  a
ottomila euro che producono rifiuti pericolosi,  i  soggetti  la  cui
produzione annua non  eccede  le  dieci  tonnellate  di  rifiuti  non
pericolosi e le due  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi,  nonche'  i
soggetti di cui all'articolo  1,  comma  4,  possono  adempiere  agli
obblighi  di  cui  al  presente  decreto  tramite   le   associazioni
imprenditoriali rappresentative sul  piano  nazionale  interessate  e
loro articolazioni territoriali, o societa'  di  servizi  di  diretta
emanazione delle medesime  organizzazioni.  A  tal  fine  i  predetti
soggetti, dopo l'iscrizione  al  SISTRI  ai  sensi  dell'articolo  3,
provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di  servizi,
prescelte. La delega, scritta in carta semplice  secondo  il  modello
disponibile  sul  sito   del   portale   SISTRI,   e'   firmata   dal
rappresentante legale del soggetto delegante; la  firma  deve  essere
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato.
Nelle  ipotesi   di   cui   al   presente   comma   le   associazioni
imprenditoriali, o loro societa' di servizi, sono tenute a iscriversi
al  sistema  SISTRI  per  la  specifica  categoria.  Le  associazioni
imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla
compilazione del registro cronologico e delle singole schede  SISTRI.
La responsabilita' delle informazioni  inserite  nel  sistema  SISTRI
rimane a carico del soggetto delegante. 
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora  i  soggetti  che  si
configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per
l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei  rifiuti  prodotti
e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa  di
trasporto stampa due copie della  scheda  SISTRI  e  le  consegna  al
conducente, che deve indicare data e ora della presa  in  carico  dei
rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una  copia
rimane al produttore e l'altra al conducente, che  la  riconsegna  al
delegato dell'impresa  di  trasporto.  Il  delegato  dell'impresa  di
trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data  e
all'ora della presa in carico dei rifiuti. 
    3.  I  produttori  che  conferiscono  i  propri  rifiuti,  previa
convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato  di
raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente  decreto
tramite il gestore del servizio di raccolta o  della  piattaforma  di
conferimento. In tali ipotesi il gestore  del  servizio  pubblico  di
raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi
al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori  rimangono
tenuti  all'iscrizione  al  SISTRI  ai  sensi  dell'articolo  3,   ad
eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e  conferiscono
i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che
non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui  dati  sono
inseriti nel sistema dal gestore del servizio  di  raccolta  o  della
piattaforma di conferimento. Qualora il  trasporto  dei  rifiuti  dal
luogo  di  produzione  al  centro  di  raccolta  o   piattaforma   di
conferimento venga effettuato dai soggetti di cui  all'articolo  212,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  produttori
comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della  Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa  di  trasporto
che  compila  anche  la  sezione   del   produttore,   inserendo   le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della  scheda,
firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del  mezzo  di
trasporto, che provvede a sua volta  a  consegnarla  al  gestore  del
centro di raccolta o piattaforma di conferimento.  Nelle  ipotesi  di
cui al presente comma, le imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma  8,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   ai   fini   della
movimentazione dei rifiuti dal  luogo  di  produzione  al  centro  di
raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente  al
delegato del centro o  piattaforma  il  rilascio  di  un  determinato
numero  di  schede  SISTRI-AREA  MOVIMENTAZIONE,  da  scaricarsi  dal
sistema.  Il  delegato  del  centro  di  raccolta  o  piattaforma  di
conferimento consegna le  copie  richieste,  debitamente  numerate  e
compilate  con  i  riferimenti  del  centro   o   piattaforma   quale
destinatario dei 
    rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali schede,
compilate e sottoscritte  dal  produttore,  che  sono  consegnate  al
delegato del centro di raccolta o  piattaforma  di  conferimento;  il
delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole  schede.
Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita' del  produttore
iniziale dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico  dei
rifiuti  da  parte  del  centro  di   raccolta   o   piattaforma   di
conferimento.