ART. 8 
(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti  e  all'Albo  nazionale
                               gestori 
                             ambientali) 
 
    1. Il sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  e'
interconnesso  telematicamente  al  Catasto  dei   rifiuti   di   cui
all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo
le modalita' di interoperabilita' fra i  sistemi  informativi,  cosi'
come definiti dal centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica
amministrazione (CNIPA). 
    2. La  tipologia  dei  dati,  i  tempi  e  gli  standard  per  la
trasmissione degli stessi sono definiti  entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita
l'ISPRA. 
    3. L'Albo Nazionale gestori ambientali di  cui  all'articolo  212
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al  sistema  di
controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  i  dati  relativi  alle
iscrizioni di sua competenza  e  riceve  a  sua  volta,  dal  sistema
stesso,  le  informazioni  attinenti  al   trasporto   dei   rifiuti,
attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi. 
    4. La tipologia dei dati di  cui  al  comma  3,  i  tempi  e  gli
standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentito il Comitato Nazionale dell'Albo.