ART. 8 (Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali) 1. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA. 3. L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi. 4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato Nazionale dell'Albo.