ART. 9 
   (Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo) 
 
    1. Le informazioni detenute dal  sistema  sono  rese  disponibili
agli organi  deputati  alla  sorveglianza  e  all'accertamento  degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti  nonche'
alla repressione dei traffici illeciti e degli  smaltimenti  illegali
dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi  con  successivo
decreto. 
    2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per
lo svolgimento delle  proprie  funzioni  di  controllo  alle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono  tenute  a
rendere disponibili tali dati alle Province.