ART. 9 (Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo) 1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi con successivo decreto. 2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.