Art. 16
1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane,
i corridoi della mobilita', i sistemi innovativi di trasporto e il
trasporto pubblico in sede propria, nonche' delle relative opere
connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e
integrative, da realizzarsi nella citta' di Roma, il Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall'ordinanza 28
maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede
ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di
esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attivita'
di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e
paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e delle connesse funzioni di competenza del
comune di Roma.
2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare:
a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione
delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi
ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e l'efficacia
delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici,
storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che
gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello
svolgimento delle relative attivita';
b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta a
garantire la prosecuzione della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su
delega di questi, dall'impresa esecutrice dei lavori, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento
dell'istanza. Decorso tale termine, il Commissario puo' provvedere in
via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre
dieci giorni dalla riproposizione dell'istanza da parte del soggetto
interessato, che fa constare l'inerzia serbata dagli uffici. Decorso
tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve le
eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro effettuazione
adottate dal Commissario delegato;
c) definisce, sentiti gli organi ordinariamente competenti,
rigorose modalita' e tempi massimi di svolgimento di ricerche, saggi
e scavi archeologici, in modo da favorire la tempestivita' nella
realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale.
3. Per l'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato
e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 95, 96 e
165, comma 10;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50,
52, 55, 55-bis, 56, 57-bis, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98,
104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 143, 145, 146,
148, 150, 152, 153, 155.
4. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 dopo le parole
«un'indennita'» e' aggiunta la seguente parola: «mensile».
5. Nell'espletamento delle iniziative previste dal presente
articolo, il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad
avvalersi di due consulenti a cui potra' essere riconosciuto un
compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, pari
al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con
oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.