Art. 9
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824
del 25 novembre 2009; sono apportate le seguenti modifiche:
alla fine del comma 3 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti
parole: «con oneri a carico delle risorse finanziarie all'uopo
disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309 del
2003, n. 3339 del 2004, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2005, n. 3610
del 2007, n. 3709 del 2008 e n. 3734 del 2009 e successive
modificazioni»;
all'art. 4, comma 4, le parole: «, fino al 31 dicembre dell'anno
successivo» sono sostituite dalle seguenti parole: «, entro i due
anni successivi»;
all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «pubblica incolumita' nel
territorio regionale,» sono aggiunte le seguenti parole: «l'Assessore
regionale alla Protezione civile, in qualita' di Commissario
delegato»;
all'art. 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
la Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
effettua anche la sorveglianza fisica del territorio, a tutela
dell'incolumita' e della sicurezza della popolazione regionale,
mediante l'utilizzo di sistemi elettronici ed elettro-ottici di
visione e ripresa, acquisiti sulla base di quanto previsto all'art.
6; per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui
al presente articolo, i soggetti aggiudicatari delle gare europee
provvedono in deroga alle modalita' di cui agli articoli 2, 3, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9
luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni»;
all'art. 6 sono aggiunte le seguenti disposizioni: «articoli 2,
3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 della
legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni,
e articoli 28, 46 e 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche e integrazioni».