Art. 2 
 
  1. Per le istanze di accesso ai benefici di cui  all'art.  1  della
legge n. 229/2005, il  Ministero  provvede  alla  formazione  di  una
graduatoria dei  soggetti  da  soddisfare,  emessa  con  decreto  del
Direttore  generale  della  programmazione  sanitaria,  dei   livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici  di  sistema  e  avente
scadenza semestrale. 
  2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare, e' formulata  tenendo
conto del criterio  cronologico  della  presentazione  delle  istanze
dagli aventi titolo, cui e'  assegnato  un  punteggio  pari  al  30%,
accompagnato dal parametro correttivo della  gravita'  dell'affezione
di cui al comma 3, dell'art. 1, cui e' assegnato un punteggio pari al
40% e dal parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato  dai  singoli
soggetti interessati, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%.