Art. 3 
 
  1. Per istanze di accesso alla prima rata dell'assegno  una  tantum
di cui all'art. 4 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla
formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa  con
decreto del Direttore generale della  programmazione  sanitaria,  dei
livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema. 
  2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare e'  formulata  tenendo
conto del criterio  cronologico  della  presentazione  delle  istanze
dagli aventi titolo, cui e'  assegnato  un  punteggio  pari  al  30%,
accompagnato dal parametro correttivo della  gravita'  dell'affezione
di cui al comma 3 dell'art. 1 cui e' assegnato un punteggio  pari  al
40% e dai parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato  dai  singoli
soggetti interessati, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%. 
  3. La graduatoria e' aggiornata con decreto direttoriale a scadenza
semestrale.