Art. 3 1. Per istanze di accesso alla prima rata dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema. 2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare e' formulata tenendo conto del criterio cronologico della presentazione delle istanze dagli aventi titolo, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dal parametro correttivo della gravita' dell'affezione di cui al comma 3 dell'art. 1 cui e' assegnato un punteggio pari al 40% e dai parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%. 3. La graduatoria e' aggiornata con decreto direttoriale a scadenza semestrale.