Art. 4 
 
  1. Per istanze di accesso ai benefici di cui alle  rate  successive
alla prima dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della  legge  n.
229/2005, il Ministero provvede alla formazione  di  una  graduatoria
dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di  assistenza
e dei principi etici di sistema. 
  2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare e'  formulata  tenendo
conto della gravita' dell'affezione di cui al comma 3 dell'art. 1 cui
e' assegnato un punteggio pari al 60% e dal parametro  dell'ISEE,  se
ed in quanto  invocato  dai  singoli  soggetti  interessati,  cui  e'
assegnato un punteggio pari al 40%. 
  3. La graduatoria e' aggiornata con decreto direttoriale a scadenza
semestrale.