Art. 4 1. Per istanze di accesso ai benefici di cui alle rate successive alla prima dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema. 2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare e' formulata tenendo conto della gravita' dell'affezione di cui al comma 3 dell'art. 1 cui e' assegnato un punteggio pari al 60% e dal parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati, cui e' assegnato un punteggio pari al 40%. 3. La graduatoria e' aggiornata con decreto direttoriale a scadenza semestrale.