Art. 5 1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione ad ognuno dei soggetti interessati, di un unico importo corrispondente alla quarta rata delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Detto importo si determina, in riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci annualita' previste dalla legge, applicando una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell'annualita' corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005. La percentuale verra' fissata con successivo decreto dirigenziale in base alla disponibilita' del capitolo di bilancio 2409, piano gestionale 02, per l'anno 2009. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 ottobre 2009 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 13