Art. 5 
 
  1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione ad  ognuno
dei soggetti interessati, di un  unico  importo  corrispondente  alla
quarta rata delle cinque di cui all'art. 4  della  legge  29  ottobre
2005, n. 229. Detto importo si determina, in riferimento  al  periodo
intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione
e la data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e  avuto  riguardo
alla misura massima delle  dieci  annualita'  previste  dalla  legge,
applicando  una  percentuale,  identica   per   tutti   i   soggetti,
dell'annualita' corrisposta ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
229/2005.  La  percentuale  verra'  fissata  con  successivo  decreto
dirigenziale in base alla disponibilita'  del  capitolo  di  bilancio
2409, piano gestionale 02, per l'anno 2009. 
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 21 ottobre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 13