IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 26, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, estende l'ambito di operativita' dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale alle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale: al comma 197, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 10, comma 1, lettera e-ter) e all'art. 51, comma 2, lettera a), si prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute sono individuati gli ambiti delle prestazioni dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale; al comma 198 si prevede che fino all'emanazione del decreto del Ministro della salute sopra citato e' prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, il quale: all'art. 1, comma 2, definisce gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale; all'art. 1, comma 3, definisce gli ambiti di intervento degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo che a partire dal 2010 gli ambiti si intendono rispettati a condizione che almeno il 20 per cento delle risorse complessive sia destinato all'erogazione di prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo; all'art. 1, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalita' per il calcolo della misura del 20 per cento sopra citato; all'art. 2, istituisce l'Anagrafe dei fondi sanitari alla quale devono iscriversi i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Ritenuto di modificare il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, esplicitando, in luogo del riferimento ivi contenuto alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo, le aree prestazionali cui gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale devono destinare almeno il 20% delle risorse perche' si intendano rispettati gli ambiti di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in modo da evitare possibili elementi confusivi tra la disciplina concernente i suddetti enti, casse e societa' di mutuo soccorso e quella concernente i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502; Ritenuto di specificare, le informazioni sintetiche che, in fase di prima applicazione, devono affluire all'Anagrafe dei fondi sanitari, per consentire al Ministero che gestisce l'Anagrafe di valutare quantitativamente l'operativita' e le principali caratteristiche gestionali dei soggetti iscritti; Ritenuto di rinviare ad un successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione della modalita' di funzionamento a regime dell'Anagrafe; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Considerato il disposto dell'allegato B «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che elenca le misure minime di sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Acquisito in data 17 settembre 2009 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Modifica del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 1. Nel decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, all'art. 1, comma 3, nel secondo periodo le parole «coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonche' prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio».