Art. 2 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 10,  comma
1, lettera e-ter), e dell'art. 51, comma 2, lette- 
  ra a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
e successive modificazioni, in applicazione degli articoli  1,  comma
4, e 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute del  31  marzo
2008, come modificato dall'art. 1 del presente provvedimento: 
    a.  definisce  le  procedure  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del  Servizio  sanitario
nazionale e degli enti, casse e societa'  di  mutuo  soccorso  aventi
esclusivamente fine assistenziale,  di  cui  all'art.  51,  comma  2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni; 
    b. definisce i criteri e le modalita' per il calcolo della  quota
di risorse destinate all'erogazione delle prestazioni di cui al comma
2, lettera d), e per la verifica che tale quota non sia inferiore  al
20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate  alla
copertura di tutte le prestazioni garantite ai  propri  assistiti  da
parte  degli  enti,  casse  e  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi
esclusivamente fine  assistenziale  di  cui  all'art.  51,  comma  2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  2. Ai soli fini di quanto  previsto  dai  successivi  articoli  del
presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 
    a) «Anagrafe»: l'Anagrafe  dei  fondi  sanitari  integrativi  del
Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'art.  9,  comma
9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modifiche e integrazioni, e degli enti, casse  e  societa'  di  mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale,  di  cui  all'art.
51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
    b) «fondi sanitari»: i fondi sanitari  integrativi  del  Servizio
sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi  dell'art.  9  del
decreto  legislativo  20  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni, nonche' gli enti, casse e societa' di  mutuo  soccorso
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art.  51,  comma
2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
    c) «decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008»: decreto del
Ministro della salute del 31 marzo 2008 sugli  ambiti  di  intervento
delle prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  erogate  dai  Fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale  e  da  enti  e
casse aventi esclusivamente fini assistenziali, come  modificato  dal
presente decreto; 
    d) «soglia  delle  risorse  vincolate»:  soglia  della  quota  di
risorse vincolate  per  l'erogazione  di  prestazioni  di  assistenza
odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti  non
autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute
di soggetti temporaneamente inabilitati  da  malattia  o  infortunio,
nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle risorse  destinate  alla  copertura  di  tutte  le  prestazioni
garantite ai propri assistiti, stabilita  dal  decreto  del  Ministro
della salute 31 marzo 2008, come modificato dall'art. 1 del  presente
decreto. Le prestazioni sono da intendersi: 
      1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire  alle
persone non autosufficienti al fine  di  favorire  l'autonomia  e  la
permanenza  a  domicilio,  con  particolare  riguardo  all'assistenza
tutelare,  all'aiuto  personale  nello  svolgimento  delle  attivita'
quotidiane,  all'aiuto  domestico  familiare,  alla   promozione   di
attivita' di socializzazione volta a favorire stili di  vita  attivi,
nonche' le prestazioni della medesima natura da garantire  presso  le
strutture  residenziali  e  semi-residenziali  per  le  persone   non
autosufficienti  non  assistibili  a  domicilio,  incluse  quelle  di
ospitalita' alberghiera; 
      2) prestazioni sanitarie a rilevanza  sociale,  correlate  alla
natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti  in
ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale,  articolate  in
base alla intensita', complessita' e durata dell'assistenza; 
      3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti
temporaneamente  inabilitati  da  malattia  o  infortunio,  quali  la
fornitura di ausili o dispositivi per disabilita' temporanee, le cure
termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie
autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza; 
      4)  prestazioni  di  assistenza   odontoiatrica   compresa   la
fornitura di protesi dentarie.