Art. 5 
 
 
          Criteri e modalita' per il calcolo e la verifica 
                della soglia delle risorse vincolate 
 
  1. La soglia  delle  risorse  vincolate  si  intende  rispettata  a
condizione che, su base annua, le  risorse  specificamente  impegnate
per l'erogazione delle  prestazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera d), non siano inferiori al 20  per  cento  del  totale  delle
risorse impegnate  per  l'erogazione  complessiva  delle  prestazioni
garantite ai propri assistiti al netto  delle  spese  gestionali,  in
coerenza con i dati comunicati all'Anagrafe  dei  fondi  sanitari  ai
sensi dell'art. 3, comma 4. 
  2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua,
a partire  dall'anno  gestionale  2010,  costituisce  condizione  per
considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal  Ministro
della salute  e  conseguentemente,  a  partire  dall'anno  2012,  per
beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai  sensi
dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 
    Roma, 27 ottobre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 59