Art. 3 
 
  1. L'ottemperanza  agli  adempimenti  previsti  per  i  dispositivi
medici di cui  al  comma  1  dell'art.  2,  attiva  la  procedura  di
assegnazione, da parte del  Ministero  della  salute,  di  un  numero
identificativo di iscrizione. L'assegnazione del numero e' effettuata
dopo validazione, da parte di uno dei soggetti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, dei dati trasmessi al Ministero. Il  numero  assegnato  puo'
essere in ogni momento  ritirato,  con  provvedimento  motivato,  dal
Ministero della salute, ove il prodotto  non  risulti  conforme  alla
normativa vigente. Il predetto numero deve  essere  utilizzato  nella
compilazione  delle  schede  previste  dal  decreto  ministeriale  15
novembre 2005 relativo  alla  segnalazioni  di  incidenti  o  mancati
incidenti  che  coinvolgono  dispositivi  medici,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
274 del 24 novembre 2005.